Nota ministeriale M. Bruschi 1994 su uso mascherine

 

Circ. 25/2020

 

Cerro M. 12/11/20

 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria

e della Scuola secondaria di I grado

e, pc., a tutte le famiglie e agli alunni

Ai docenti

Al personale Ata

 

Oggetto: Uso delle mascherine. Dettaglio Nota n.1994 del 5/11/2020 

 

Porto a conoscenza che nei giorni scorsi è pervenuta ai Dirigenti Scolastici la nota MI 1994, a firma del Capo di Dipartimento dott. Marco Bruschi, che si allega per opportuna presa visione. 

 

La nota, in particolare, precisa che “l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. Il CTS precisa che “il medesimo DPCM non indica per il contesto scolastico eccezioni correlate al distanziamento. Al riguardo, anche in considerazione dell’andamento della contingenza epidemiologica, il CTS ritiene auspicabile e opportuno confermare la misura adottata, in coerenza con la scalabilità delle misure previste dalle ‘Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’anno scolastico 2020-2021’ approvate nella seduta del CTS n. 104 del 31/08/2020”.

 

A partire dalla scuola primaria, dunque, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda”. Si tratta di una disposizione che il DPCM ha adottato sulla scorta delle indicazioni delle massime autorità sanitarie preposte alle strategie per il contenimento della situazione epidemiologica, “su proposta del Ministero della salute”, volta a contemperare diritto alla salute e diritto all’istruzione, alla luce dei nuovi dati epidemiologici.”

 

Nella nota si legge poi: “Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.

 

E inoltre: “Nelle sezioni di scuola primaria a tempo pieno e di scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà giornata, per garantirne l’efficienza”. 

 

E’ altresì specificato, in conclusione, che la struttura commissariale sta già provvedendo allo sviluppo della fornitura aggiuntiva di mascherine, senza la quale è oggettivamente impossibile, per l’Istituto, provvedere ad ottemperare quotidianamente a quanto ivi previsto. 

 

Nelle more del previsto incremento di forniture, si invitano dunque le famiglie, ove possibile, ad assicurarsi che i propri figli abbiano sempre con sé almeno un’altra mascherina chirurgica oltre a quella indossata al mattino, con ciò fornendo un prezioso aiuto alla scuola in un momento molto critico come l’attuale.

 

Sul versante della qualità/conformità dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie forniti dal Commissario straordinario, si sottolinea che non è possibile, per le singole scuole, intervenire su questioni tecniche legate alle loro specifiche, poiché tale materia riguarda gli accordi di fornitura fra enti a noi estranei e si tratta di mascherine certificate secondo le normative nazionali e comunitarie attualmente in vigore sulle quali non abbiamo competenze di merito. Allo stesso modo non è possibile, per le singole scuole, derogare a norme imperative se non nei casi specificatamente dettagliati dalla legge. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico

dott. Simone Finotti