Circ. 91/21
Cerro M., 14/4/2021
Ai docenti
Al personale non docente
Agli alunni
Alle famiglie
delle classi III della
Scuola secondaria di I Grado “D. Alighieri”
Oggetto: Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a. s. 2020/2021 – O.M. n.52 del 03/03/2021
Con la presente si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento e pubblicazione degli esiti dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’OM 52/21.
Criteri di ammissione
Si viene ammessi all’esame:
- a) avendo frequentato almeno i 3/4 del monte orario annuale personalizzato, salvo eventuali motivate deroghe, autonomamente deliberate dal Collegio dei Docenti.
- b) se non si è incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione dall’esame di cui all’art. 4, cc. 6 e 9 bis, del dpr 249/1998;
- In presenza di una o più insufficienze, il c.d.c. può non ammettere il candidato all’esame, motivando in modo adeguato.
- Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo viene espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna/o.
Svolgimento
- L’esame consiste in un’unica prova orale da svolgersi nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.
- La prova prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una tematica condivisa con i docenti della classe. La tematica è assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021.
- Gli alunni trasmettono al consiglio di classe il proprio elaborato entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta più idonea.
Criteri per la realizzazione degli elaborati
- La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
- Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato (Pei).
- Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato (Pdp).
- Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010 n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno.
- L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico- pratica.
- L’esposizione dell’elaborato porrà l’attenzione sulla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo di ciascun alunno nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica raggiunte. La prova orale accerta il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche e delle competenze nelle lingue straniere.
Modalità per l’attribuzione della valutazione finale
- La valutazione finale, espressa in decimi, si definisce dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5. L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.
- La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.
Pubblicità legale degli esiti (pubblicazione)
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti e le famiglie della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Candidati esterni
Gli alunni privatisti:
- svolgono l’esame presentando e discutendo un elaborato, come gli altri candidati;
- il c.d.c. cui sono assegnati individua un elaborato da assegnare loro entro il 7 maggio 2021 tenendo conto del progetto didattico presentato dall’alunno;
- il candidato fa pervenire l’elaborato al c.d.c. entro il 7 giugno 2021, con modalità concordate;
- la valutazione finale corrisponde alla valutazione dell’elaborato.
Prove Invalsi- Certificazione competenze
Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall’articolo 7 del Dlgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l’ammissione all’esame di Stato.
Ai sensi dell’articolo 2 del DM 742/2017, la certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l’Esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, del DM 742/2017.
Effettuazione delle prove in videoconferenza
La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è prevista:
- per i candidati degenti in ospedali o luoghi di cura ovvero impossibilitati a lasciare il proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell’autorità sanitaria. in tal caso va fatta esplicita richiesta al dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata;
- se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all’evoluzione pandemica;
- se il dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come conseguenza della situazione pandemica;
- se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.
Per ogni altra questione non ricompresa in queste indicazioni, si rimanda alla normativa in materia.
Il Dirigente scolastico
dott. Simone Finotti
OM esami di Stato Primo ciclo n. 52 del 3 marzo 2021 – a.s. 2020_2021